News
Presunzione di pericolosità in caso di analisi estremamente parziali
Il Tribunale di Roma ha affrontato il tema della classificazione dei rifiuti, soffermandosi sulle analisi di campioni di rifiuti svolte in modo estremamente parziale.
Dopo un richiamo il principi di diritto della Cassazione, pronunciatasi in seguito alla Corte di Giustizia europea in tema di classificazione rifiuti, il Tribunale ricorda che “pur non essendo esigibile dal detentore l'obbligo di analizzare il 99,9% dei rifiuti, in due ipotesi sussiste, quale regola di giudizio residuale, la presunzione di pericolosità dei rifiuti non campionabili e non caratterizzabili e dunque l'onere di qualificarli come pericolosi: a) laddove “persista la probabilità di un danno reale per l'ambiente nell'ipotesi in cui il rischio si realizzasse”; b) laddove l'impossibilità pratica di determinare la pericolosità del rifiuto derivi dal comportamento del detentore stesso del rifiuto”.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare n. 163/2020/TO del 16.09.2020 pubblicata sul sito UNICIRCULAR.
» 16.09.2020Recenti
ALBO GESTORI AMBIENTALI – Delibere 3/2019 e 4/2019 su requisiti e verifiche RT
Premio per lo sviluppo sostenibile 2019
La Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, in collaborazione…
Pubblicata la Legge 58/2019 di conversione del DL Crescita
Approvato il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’Ambiente
Pagina 201 di 352 pagine ‹ First < 199 200 201 202 203 > Last › Pagina precedente Pagina successiva