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CAM prodotti tessili e servizio integrato ritiro, restyling e finissaggio
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 14 luglio 2021 è stato pubblicato il DM 30 giugno 2021 del MiTE recante l’adozione dei criteri ambientali minimi (CAM) per forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonché’ per servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili usati.
Il DM, definito ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 50/2016 (cd. Codice appalti), ha approvato i CAM che le pubbliche amministrazioni saranno tenute a prevedere nei bandi di gara per la fornitura e il noleggio di prodotti tessili, comprese le mascherine filtranti, i dispositivi medici e i dispositivi di protezione individuale, anche al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso. In ottica di prevenzione della produzione di rifiuti e recupero di una quota significativa del tessuto originario, vengono definiti anche i CAM per il servizio di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili usati, intendendosi il ritiro degli articoli e la loro trasformazione (modifica del taglio, nobilitazione, finitura, aggiunta di eventuali componenti nuovi, confezionamento e successiva consegna degli articoli rinnovati).
Il DM, sia per i CAM per fornitura e noleggio di prodotti tessili che per quelli per il servizio di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili usati, descrive ed elenca le specifiche tecniche nonché i criteri premianti. È inoltre presente un capitolo dedicato ai criteri sociali per le forniture di prodotti tessili con i criteri per la selezione dei candidati e le clausole contrattuali.
Tale decreto entrerà in vigore a partire da 60esimo giorno successivo alla sua pubblicazione in GU e pertanto il prossimo 12 settembre 2021. Si evidenzia inoltre come all’art. 3 il DM abroghi il decreto 11 gennaio 2017 del MATTM contenente CAM per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili. Si ritiene, ad ogni modo, che l’abrogazione riguardi esclusivamente l’allegato 3 di detto decreto relativo ai CAM per le forniture di prodotti tessili. Tuttavia, su questo aspetto, rimaniamo in attesa di eventuali chiarimenti ufficiali da parte del Ministero che provvederemo a segnalare non appena disponibili.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo del DM allegato.
» 19.07.2021Recenti
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