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    <title><![CDATA[Circolari]]></title>
    
    <description></description>
    <dc:language>it</dc:language>
    <dc:creator>acap@acap.it</dc:creator>
    <dc:rights>Copyright 2026</dc:rights>
    <dc:date>2026-07-02T15:13:07+00:00</dc:date>
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    <item>
      <title><![CDATA[20/2026/MI]]></title>
      <link>/index.php/unicircular/entry_r/Circolari/circolare/26363</link>
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      <description><![CDATA[CCNL di “filiera autostradale” (ex CCNL Autostrade e trafori) – Accordo di rinnovo 26 giugno 2026 – Corresponsione importo “Una tantum”.<p style="text-align: justify;">
	Facendo seguito alla circolare n. 18/2026 pubblicata l’1 luglio scorso, si precisa quanto segue in ordine alla corresponsione dell’importo forfettario di cui all’Accordo del 26 giugno, definito dalle Parti per il periodo decorrente dalla data di scadenza del previgente CCNL.</p>
<p style="text-align: justify;">
	I criteri per l’attribuzione delle somme ai lavoratori sono ormai prassi consolidata e sono riportati a pagina 49 dell’Accordo.</p>
<p style="text-align: justify;">
	La somma sarà erogata con la retribuzione del corrente mese di luglio e sarà pari a € 700 per il livello C, da riparametrare per gli altri.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Le tempistiche relative all’erogazione dell’importo integrano i requisiti richiesti dall’articolo 17, comma 1, del TUIR (DPR n. 917/1986) per poter usufruire della “tassazione separata”, trattandosi appunto di “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di …. contratti collettivi…”.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">
	Principio confermato anche dall’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 367 del 17.9.2020, il quale a sua volta richiama tra l’altro la Risoluzione n. 43 del 16.3.2004 secondo cui “in presenza e in attuazione di contratto collettivo è sufficiente che l'erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l'applicazione della tassazione separata”.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Pertanto, la tassazione separata, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera “b” del TUIR, è applicabile al periodo luglio 2025-dicembre 2025 (6/12esimi dell’importo). Le frazioni di “una tantum” riferite alle mensilità dell'anno in corso sono soggette a tassazione ordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Come da contratto, la somma spetta ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 26 giugno 2026: nulla spetta a coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro prima, né a coloro che saranno assunti successivamente a tale data.</p>
<p style="text-align: center;">
	***</p>
<p style="text-align: justify;">
	Con l’occasione si rende noto che, con comunicazione pervenuta lo scorso 30 giugno, le Organizzazioni Sindacali stipulanti si sono riservate di sciogliere la riserva sull’intesa raggiunta entro il prossimo 17 luglio, successivamente alle verifiche assembleari con i lavoratori.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Cordialmente.</p>
]]></description>
      <dc:subject><![CDATA[Visualizza come primo piano,]]></dc:subject>
      <dc:date>2026-07-02T15:13:07+00:00</dc:date>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[19/2026/MI]]></title>
      <link>/index.php/unicircular/entry_r/Circolari/circolare/26362</link>
      <guid>/index.php/unicircular/entry_r/Circolari/circolare/26362#When:09:17:24Z</guid>
      <description><![CDATA[CCNL di “filiera autostradale” (ex CCNL Autostrade e trafori) – Accordo di rinnovo 26 giugno 2026 – Articolo 56, comma 14 e Articolo 57 – Comunicazioni ai dipendenti.<p style="text-align: justify;">
	Facendo seguito alla circolare n. 18/2026 pubblicata ieri 1 luglio, si riportano in allegato due possibili “format” per effettuare le comunicazioni in oggetto, condivisi anche con Federreti.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Articolo 57 – Quote di servizio.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Come anticipato, quindi, le Parti hanno modificato l’articolo 57, introdotto nel CCNL con l’Accordo del 18 luglio 2023, in tema di “Quote di Servizio”.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Trattasi, come noto, di un contributo chiesto dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti a parziale recupero dei costi sostenuti durante la trattativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Mentre nella norma previgente la richiesta era nei confronti dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni stipulanti il CCNL, con la nuova regolamentazione i destinatari potenziali sono coloro che alla data del 26 giugno scorso non risultino iscritti ad alcuna organizzazione sindacale, comprese quindi le non stipulanti.</p>
<p style="text-align: justify;">
	La trattenuta è fissata nella misura del 2% della retribuzione di cui all’articolo 32, comma 1, del CCNL (minimo tabellare e indennità di contingenza, aumenti di anzianità ed eventuali superminimi) e dovrà essere effettuata nella busta paga relativa alla retribuzione del mese di settembre 2026, <u>qualora il lavoratore non abbia espresso formale diniego scritto alla trattenuta entro il 26 luglio p.v.</u></p>
<p style="text-align: justify;">
	Si invitano quindi le aziende a porre particolare attenzione al meccanismo del silenzio-assenso e alle tempistiche stringenti (in Allegato 1 lo schema di comunicazione da personalizzare in ciascuna azienda).</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Articolo 56, comma 14 – Trattenute sindacali</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	A far data dal prossimo 1 gennaio è previsto un aumento della trattenuta sindacale di cui all’articolo 56, comma 13, che passa dall’attuale 0,7% della retribuzione allo 0,8%, calcolato sul minimo tabellare, indennità di contingenza, EDR 1992 e, per i soli lavoratori della Sezione 1, anche l’EDR 1997 di cui all’articolo 75, punto 3, del CCNL.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Anche in ordine a tale comunicazione si allega uno schema da personalizzare in ciascuna azienda (Allegato 2).</p>
<p style="text-align: justify;">
	Cordialmente.</p>
]]></description>
      <dc:subject><![CDATA[]]></dc:subject>
      <dc:date>2026-07-02T09:17:24+00:00</dc:date>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[18/2026/MI]]></title>
      <link>/index.php/unicircular/entry_r/Circolari/circolare/26361</link>
      <guid>/index.php/unicircular/entry_r/Circolari/circolare/26361#When:08:47:56Z</guid>
      <description><![CDATA[CCNL di “filiera autostradale” (ex CCNL Autostrade e trafori) – Accordo di rinnovo 26 giugno 2026<p style="text-align: justify;">
	Come anticipato con comunicazioni informali, nella serata di venerdì 26 giugno è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del CCNL in oggetto, scaduto come noto il 30 giugno 2025.</p>
<p style="text-align: justify;">
	La trattativa, iniziata nel settembre scorso, è durata quindi circa nove mesi, ed ha visto solo nell’ultima fase la proclamazione di uno stato di agitazione, non concretizzatosi tuttavia in effettuazione di sciopero alla luce dell’intervenuto accordo.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Il negoziato si è presentato immediatamente piuttosto complesso alla luce di una piattaforma rivendicativa sindacale come sempre molto esigente, incentrata principalmente su due aspetti (cfr. circolare ACAP n. 15/2025 del 24 giugno 2025):</p>
<ul>
	<li style="text-align: justify;">
		la richiesta di aumento retributivo, che puntava ad ottenere il recupero dell’inflazione pregressa, particolarmente rilevante soprattutto negli anni 2022 e 2023, e solo in parte recepita negli aumenti retributivi dell’ultimo rinnovo del 18 luglio 2023;</li>
	<li style="text-align: justify;">
		la rivendicazione di una riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, esigibile in tutte le aziende fin dal livello nazionale, considerata la mancata attuazione della dichiarazione di principio contenuta nell’Accordo 18 luglio 2023; tema come noto di stringente attualità in tutti i settori, insieme alla migliore conciliazione vita-lavoro, ampliamento del lavoro agile, permessi per varie motivazioni e per requisiti soggettivi.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
	In corso di negoziato è poi emersa l’ulteriore richiesta relativa ai lavoratori della viabilità, alla luce del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti emanato nello scorso mese di agosto e che ha indotto le Organizzazioni Sindacali a rivendicare un livello intermedio superiore; sul tema, come vedremo, le Parti si sono limitate ad un rinvio per generici confronti aziendali in ordine “alla valutazione delle attività di pilotaggio del traffico”.</p>
<p style="text-align: center;">
	***</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>PARTE NORMATIVA (Parte Generale)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Alcune delle disposizioni convenute nell’intesa riguardano meri aspetti di adeguamento a norme di legge o comunque volti ad evitare discriminazioni possibili oggetto di contestazione. Nello specifico, nella Parte Generale del CCNL, e quindi applicabile anche ai lavoratori inquadrati nelle Sezioni Speciali 2, 3, 4 e 5 oltre che agli “autostradali” della Sezione 1:</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Periodo di prova per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato</strong><strong>(articolo 3)</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">
	In ottemperanza alle modifiche di legge intervenute con la legge n. 203/2024, il periodo di prova deve essere commisurato in proporzione alla durata del contratto stesso. Inoltre il rapporto non può essere soggetto a reiterazione del periodo di prova, diversamente da quanto prevedeva in precedenza il CCNL.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Aspettativa</strong><strong>(articolo 19).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Prevista la frazionabilità, nei limiti di un anno, in più periodi. Al fine di evitare uno stillicidio di richieste per periodi brevi, è previsto che la frazionabilità non sia esigibile individualmente ma concordata con l’azienda.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Diritto allo studio</strong><strong>(articolo 20).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Prevista la possibilità di usufruire dei permessi studio anche per i lavoratori a tempo parziale, anche per evitare una evidente discriminazione. Ai lavoratori a tempo parziale sono attribuite in misura fissa, indipendentemente dall’orario di assunzione, 105 ore triennali (il 70% rispetto alle 150 ore previste per il lavoratore a tempo pieno).</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Trattamento di malattia</strong><strong>(articolo 21). </strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	E’ stata recepita la legge n. 106/2025, che prevede come noto permessi retribuiti ulteriori per visite, cure, esami, etc. e periodi di congedo aggiuntivi a tutte le altre possibilità di assentarsi previste dalla legge e dal contratto collettivo. E’ inoltre riconosciuta la priorità al lavoro agile, al rientro in azienda, nei limiti di cui all’articolo 11 del CCNL</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Salute e sicurezza</strong><strong>(articolo 58)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Recepito il principio della “stop work authority”, in applicazione dell’articolo 44 del d. lgs. n. 81/2008, senza estenderne la portata come accaduto in altri contratti collettivi.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Classificazione del personale</strong><strong>(articolo 4).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Concordati i parametri intermedi anche per le Sezioni Speciali, utilizzabili a fronte di specifiche intese aziendali.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Per la parte della Sezione 1 le Parti si sono rinviate ad approfondimenti su alcune figure specifiche in un secondo momento.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Invecchiamento attivo</strong><strong>(articolo nuovo).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Previsto l’impegno delle Parti a valorizzare l’inevitabile avanzamento dell’età lavorativa media nel comparto, attraverso iniziative mirate tramite l’Ente Bilaterale.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Dichiarazioni di impegno</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Oltre al citato confronto in ordine alle attività di pilotaggio del traffico (che riguarda comunque la Sezione 1), sono stati previsti confronti in materia di “intelligenza artificiale” e sulle conseguenti possibili ricadute occupazionali.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Tutela legale per responsabilità civile o penale</strong><strong>(articolo nuovo).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Prevista l’assistenza legale in caso di coinvolgimento dei dipendenti in procedimenti connessi al rapporto di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Diritti sindacali (articolo 56).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Le aziende si impegnano a mettere a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali una bacheca “intranet”. Inoltre, è consentito l’utilizzo della posta elettronica aziendale, sia per inviare comunicazioni sindacali, sia come indirizzi dei dipendenti cui inviare le comunicazioni stesse. Ciò anche tramite un account messo a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali. Le nuove disposizioni risultano conformi ad un orientamento giurisprudenziale che, in estrema sintesi, ha ritenuto legittime tali forme di comunicazione, sanzionando per condotta antisindacale le aziende che hanno ostacolato o negato tali possibilità (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 35644/2022 e ordinanza n. 7799/2023).</p>
<p style="text-align: justify;">
	Il tutto deve comunque avvenire senza turbamento della regolare attività aziendale.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Dall’1 gennaio 2027 è previsto un aumento della trattenuta sindacale, che passa dall’attuale 0,7% della retribuzione allo 0,8%; è opportuno, come previsto nell’Accordo, che le aziende comunichino ai lavoratori tale modifica, fermo rimanendo che nei prossimi sei mesi sarà cura ed interesse delle oo.ss. stipulanti informare debitamente i propri iscritti.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Quote di servizio (Articolo 57).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	In analogia a quanto già previsto nell’articolo 57 del CCNL 18.7.2023, è stata reiterata la “quota di servizio”, ovvero il contributo chiesto dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti a parziale recupero dei costi sostenuti durante la trattativa. La differenza rispetto al previgente CCNL è nella platea di destinatari, che saranno i lavoratori che alla data del 26 giugno scorso non risultino iscritti ad alcuna organizzazione sindacale, comprese le non stipulanti.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Si invitano le aziende a porre particolare attenzione al meccanismo del silenzio-assenso e alle tempistiche stringenti.</p>
<p style="text-align: justify;">
	La trattenuta della quota, nella misura del 2% della retribuzione di cui all’articolo 32, comma 1, del CCNL, dovrà infatti essere effettuata nella busta paga relativa alla retribuzione del mese di settembre 2026, qualora il lavoratore non abbia espresso formale diniego scritto alla trattenuta entro il 26 luglio p.v.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Si invitano pertanto le aziende a comunicare tempestivamente ai lavoratori i termini della questione e le modalità del possibile diniego, al fine di evitare future possibili contestazioni in cui possa essere coinvolta l’azienda.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<u>Sarà cura dell’Associazione predisporre un “format” di comunicazione relativamente a entrambe le questioni appena elencate, in allegato a una circolare specifica che sarà tempestivamente inviata alle aziende.</u></p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Provvedimenti disciplinari (articolo 53).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	L’articolato è già stato condiviso con specifico accordo lo scorso 23 gennaio (cfr. circolare ACAP n. 3 del 23 gennaio 2026). Il testo sarà recepito nel nuovo CCNL collazionato.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Lavoro agile (articolo 11). </strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	A fronte di una insistente richiesta di ampliamento ed esigibilità del lavoro agile, le Parti hanno limitato tale possibilità unicamente ad alcune specifiche categorie svantaggiate e in misura massima di una giornata a settimana. Le aziende sono chiamate a confrontarsi con le rappresentanze aziendali in ordine agli ambiti organizzativi eventualmente compatibili con la prestazione da remoto.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Permessi (articolo 17).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Con decorrenza dal 2027, sono stati riconosciuti permessi retribuiti finalizzati a specifiche fattispecie e in relazione a caratteristiche soggettive dei lavoratori. In particolare:</p>
<ul>
	<li style="text-align: justify;">
		due giornate all’anno per inserimento figli in asilo nido o scuola materna;</li>
	<li style="text-align: justify;">
		una giornata per la nascita di un nipote in favore dei lavoratori nonni;</li>
	<li style="text-align: justify;">
		due giornate all’anno per i lavoratori “caregivers” come da definizione di legge.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Rimborso chilometrico (articolo 43).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	A partire dal prossimo mese di settembre, compete, al lavoratore che utilizzi il proprio mezzo per spostamenti dovuti a motivi lavorativi, un rimborso pari a € 0,15 per km più un litro di benzina ogni 8 km.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>PARTE NORMATIVA SEZIONE 1 (ex CCNL Autostrade e Trafori)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Con riguardo alle indennità di cui all’articolo 82, sono state previste le seguenti novità, con efficacia dall’1 gennaio 2027:</p>
<ul>
	<li style="text-align: justify;">
		<u>indennità lavori complementari (lettera “a”)</u>: trasformata in una indennità “di turno”, da erogare quindi a tutti i lavoratori impegnati in prestazioni caratterizzate turni continui e avvicendati o comunque su 6/7 giorni.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
	E’ stata quantificata allineandola alla minore tra le percentuali già previste dalla stessa norma (il 14,5% calcolato sulla retribuzione congelata come già previsto per l’indennità lavori complementari). Assorbe fino a concorrenza qualsiasi attribuzione sia erogata a livello aziendale in attuazione del previgente articolo 82, lettera “a”.</p>
<ul>
	<li style="text-align: justify;">
		<u>indennità di reperibilità (lettera “f”):</u> è stata ampliata da 12 a 16 ore la fascia di reperibilità nelle giornate dal lunedì al venerdì. Tale modifica consente la copertura dell’intera giornata di 24 ore con la stessa persona (con aumento dell’indennità dal 13,5% al 15% sulla retribuzione “congelata”).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
	E’ stato infine chiarito quanto oggetto di divergente interpretazione tra aziende e sindacati, ovvero l’impegno massimo in reperibilità nei fine-settimana e nei giorni festivi. La disciplina ora prevede chiaramente un limite massimo di due giornate al mese in caso di impegno per singole giornate cadenti di sabato, di domenica o di festivo (in tal caso con maggiorazione del 24%).</p>
<p style="text-align: justify;">
	Infine, con maggiorazione del 28%, fino a un massimo di due fine-settimana o in alternativa due giorni festivi al mese; limiti derogabili in casi eccezionali previo confronto con le rappresentanze sindacali presenti in azienda.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Ancora, è stato distinto l’intervento effettivo in reperibilità effettuato presso la sede aziendale da quello effettuato da remoto; in tale ultimo caso è stato stabilito un compenso economico minimo quantificato in trenta minuti, con le relative maggiorazioni del caso.</p>
<ul>
	<li style="text-align: justify;">
		<u>Indennità turni spezzati (lettera “b”), indennità pernottamento posto di manutenzione (lettera “e”) e indennità particolare (lettera “m”)</u>: saranno riconosciute anche in caso di ferie, ovviamente in caso di godimento in giornate in cui era programmata la prestazione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Orario di lavoro (articolo 66).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Come anticipato in premessa, il tema della riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario è stata per tutto il negoziato la principale richiesta delle Organizzazioni Sindacali. La tematica assume particolare rilevanza nel settore anche alla luce delle innovazioni tecnologiche e dell’avvento dell’”intelligenza artificiale” che secondo stime diffuse a livello mondiale determinerà nei prossimi anni, come noto, significative potenziali riduzioni di lavoro, concentrate in settori dove minore è l’apporto di manodopera.</p>
<p style="text-align: justify;">
	A fronte della chiusura delle Associazioni Datoriali sul tema, ritenuto eccessivamente invasivo dell’autonomia organizzativa delle aziende, le Parti hanno definito il tema con una dichiarazione di principio, volta a stimolare la discussione nelle sedi pertinenti.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Previdenza complementare (articoli 49 e 85).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Al di là dell’aumento della quota a carico del datore di lavoro (vedi Parte Economica della presente circolare), si segnala il tema della portabilità del contributo datoriale, di cui ampia informativa era stata fornita con la circolare ACAP n. 16/2026 del 15 giugno u.s.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Le Parti hanno quindi confermato a livello contrattuale l’obbligo di versamento del contributo aziendale solo nel caso di adesione al Fondo ASTRI o ai Fondi preesistenti di cui alla “Dichiarazione a verbale” in calce all’articolo 85.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Tema su cui ci saranno aggiornamenti considerando che ai sensi di legge (articolo 1, comma 201 della legge n. 199/2025), come noto, la portabilità del contributo datoriale sarà garantita a partire dal prossimo mese di ottobre, salvo modifiche.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>PARTE NORMATIVA SEZIONI SPECIALI 2,3,4,5</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Le parti hanno stabilito l’estensione dell’indennità domenicale pari a 10 euro, a partire dal prossimo mese di settembre, ai turnisti inquadrati nelle Sezioni Speciali in caso di prestazione lavorativa pari o superiore a 4 ore.</p>
<p style="text-align: justify;">
	La stessa indennità sarà riconosciuta anche in caso di ferie e non inciderà su altri istituti.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>PARTE ECONOMICA</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	I minimi tabellari del CCNL sono aumentati a regime in misura di € 250 con riferimento al livello C della Sezione 1, e riproporzionati per gli altri livelli parametrali nonché per le altre Sezioni secondo le regole condivise nell’accordo 5 luglio 2024, attuativo del CCNL 18 luglio 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">
	La somma è divisa in quattro rate (le prime due da € 65, le altre due da € 60), che saranno erogate con le stesse cadenze dell’Accordo 18 luglio 2023: agosto 2026 – gennaio 2027 – agosto 2027 – gennaio 2028.</p>
<p style="text-align: justify;">
	L’aumento della retribuzione base (minimi tabellari e indennità di contingenza) risulta pari, a regime, al 10,32%: in linea con i rinnovi di tutti i contratti collettivi nazionali di categoria.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Di seguito i nuovi minimi tabellari, in applicazione degli aumenti convenuti nell’Accordo.</p>
<table width="652">
	<tbody>
		<tr>
			<td width="76">
				<p style="text-align: center;">
					<strong>Livello</strong></p>
			</td>
			<td width="95">
				<p style="text-align: center;">
					<strong>Parametro</strong></p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: center;">
					<strong>Minimi al 31/07/2026</strong></p>
			</td>
			<td width="104">
				<p style="text-align: center;">
					<strong>1/8/2026</strong></p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: center;">
					<strong>1/1/2027</strong></p>
			</td>
			<td width="95">
				<p style="text-align: center;">
					<strong>1/8/2027</strong></p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: center;">
					<strong>1/1/2028</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="76">
				<p style="text-align: justify;">
					A</p>
			</td>
			<td width="95">
				<p style="text-align: justify;">
					235</p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 3.033,88</p>
			</td>
			<td width="104">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 3.137,09</p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 3.240,30</p>
			</td>
			<td width="95">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 3.335,57</p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 3.430,84</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="76">
				<p style="text-align: justify;">
					A1</p>
			</td>
			<td width="95">
				<p style="text-align: justify;">
					210</p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 2.711,14</p>
			</td>
			<td width="104">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 2.803,37</p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 2.895,60</p>
			</td>
			<td width="95">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 2.980,74</p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 3.065,87</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="76">
				<p style="text-align: justify;">
					B plus</p>
			</td>
			<td width="95">
				<p style="text-align: justify;">
					192</p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 2.478,72</p>
			</td>
			<td width="104">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 2.563,04</p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 2.647,36</p>
			</td>
			<td width="95">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 2.725,20</p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 2.803,04</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="76">
				<p style="text-align: justify;">
					B</p>
			</td>
			<td width="95">
				<p style="text-align: justify;">
					185</p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 2.388,35</p>
			</td>
			<td width="104">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 2.469,60</p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 2.550,85</p>
			</td>
			<td width="95">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 2.625,85</p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 2.700,85</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="76">
				<p style="text-align: justify;">
					B1 plus</p>
			</td>
			<td width="95">
				<p style="text-align: justify;">
					176</p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 2.272,22</p>
			</td>
			<td width="104">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 2.349,52</p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 2.426,82</p>
			</td>
			<td width="95">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 2.498,17</p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 2.569,52</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="76">
				<p style="text-align: justify;">
					B1</p>
			</td>
			<td width="95">
				<p style="text-align: justify;">
					169</p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 2.181,84</p>
			</td>
			<td width="104">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 2.256,06</p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 2.330,28</p>
			</td>
			<td width="95">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 2.398,79</p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 2.467,31</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="76">
				<p style="text-align: justify;">
					C plus</p>
			</td>
			<td width="95">
				<p style="text-align: justify;">
					155</p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 2.001,07</p>
			</td>
			<td width="104">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 2.069,14</p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 2.137,21</p>
			</td>
			<td width="95">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 2.200,05</p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 2.262,89</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="76">
				<p style="text-align: justify;">
					C</p>
			</td>
			<td width="95">
				<p style="text-align: justify;">
					148</p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 1.910,70</p>
			</td>
			<td width="104">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 1.975,70</p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 2.040,70</p>
			</td>
			<td width="95">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 2.100,70</p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 2.160,70</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="76">
				<p style="text-align: justify;">
					C1</p>
			</td>
			<td width="95">
				<p style="text-align: justify;">
					135</p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 1.742,88</p>
			</td>
			<td width="104">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 1.802,17</p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 1.86146</p>
			</td>
			<td width="95">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 1.916,19</p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 1.970,92</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="76">
				<p style="text-align: justify;">
					D</p>
			</td>
			<td width="95">
				<p style="text-align: justify;">
					100</p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 1.291,00</p>
			</td>
			<td width="104">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 1.334,92</p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: justify;">
					&nbsp;€ 1.378,84</p>
			</td>
			<td width="95">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 1.419,38</p>
			</td>
			<td width="94">
				<p style="text-align: justify;">
					€ 1.459,92</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;">
	***</p>
<p style="text-align: justify;">
	L’importo “una tantum” a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1/7/2025-30/6/2026) è stato quantificato in € 700 sempre con riferimento al livello C della Sezione 1, e riproporzionato per gli altri livelli parametrali nonché per le altre Sezioni secondo le regole condivise nell’accordo 5 luglio 2024, attuativo del CCNL 18 luglio 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Gli altri elementi comportano, a partire dall’1.1.2027:</p>
<ul>
	<li style="text-align: justify;">
		l’aumento della quota destinata all’ente EBiNAT di cui all’articolo 48, che passa dagli attuali 7 euro mensili a 9;</li>
	<li style="text-align: justify;">
		l’aumento della quota destinata dal CCNL all’assistenza sanitaria integrativa di cui all’articolo 47, che passa dagli attuali € 13 a € 26;</li>
	<li style="text-align: justify;">
		l’aumento della quota a carico del datore di lavoro destinata al Fondo Astri, prevista agli articoli 49 (per le Sezioni Speciali 2, 3, 4 e 5) e 85 (Sezione 1), sia per i “contrattuali” che per gli aderenti volontari.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
	Si allega il testo dell’Accordo 26 giugno 2026 in formato .pdf.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Cordialmente.</p>
]]></description>
      <dc:subject><![CDATA[Visualizza come primo piano,]]></dc:subject>
      <dc:date>2026-07-01T08:47:56+00:00</dc:date>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[17/2026/MI]]></title>
      <link>/index.php/unicircular/entry_r/Circolari/circolare/26360</link>
      <guid>/index.php/unicircular/entry_r/Circolari/circolare/26360#When:15:44:43Z</guid>
      <description><![CDATA[Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) – Tassazione agevolata dei rinnovi contrattuali e delle indennità e maggiorazioni retributive – Circolare Agenzia Entrate 24 giugno 2026<p style="text-align: justify;">
	Con riferimento alle precedenti circolari ACAP n. 2/2026 del 16 gennaio e n. 5/2026 del 18 marzo scorsi si rende noto che l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 3 in oggetto, recante chiarimenti in ordine alla portata e all’interpretazione delle norme della legge di bilancio 2026 che introducono, come ormai noto, aliquote fiscali ridotte su alcuni elementi retributivi specifici.</p>
<p style="text-align: justify;">
	La circolare applica il metodo delle “domande e risposte” sia sul tema di quali elementi economici rientrino nella detassazione dei rinnovi contrattuali con aliquota al 5%, sia sul tema dell’aliquota al 15% per maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, riposo settimanale e indennità di turno.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Tassazione agevolata dei rinnovi contrattuali</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">
	L’articolo 1, comma 7, della legge assoggetta a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal primo gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (vi rientrerà l’eventuale accordo di rinnovo del CCNL di categoria, scaduto il 30 giugno 2025, che dovesse eventualmente essere sottoscritto entro l’anno 2026).</p>
<p style="text-align: justify;">
	La misura si applica ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente – nell’anno 2025 – non superiore a 33mila euro; per quanto riguarda il personale cui è applicato il CCNL di categoria, salvo i lavoratori a tempo parziale e quelli assunti in corso d’anno, la soglia di reddito, come noto, è superata dalla quasi totalità dei dipendenti a tempo pieno.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Rientrano invece nella soglia indicata buona parte dei lavoratori inquadrati nelle Sezioni Speciali, in particolare la 2 e la 3.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Sul tema, risultano di maggiore interesse del settore i paragrafi 1.1 (detassabilità degli aumenti dell’indennità di cassa), 1.3 (detassabilità dei superminimi individuali assorbibili) e 1.4 (detassabilità dei trattamenti per ferie e festività del 4 novembre).</p>
<p style="text-align: justify;">
	Non trova applicazione il paragrafo 1.2.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Tassazione di indennità e maggiorazioni retributive al 15%.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Maggiore rilevanza (in considerazione del più ampio limite di reddito previsto, 40mila euro) potrebbe assumere per il settore quanto previsto, sempre per il periodo d’imposta 2026, dall’articolo 1, comma 10 della legge, che assoggetta ad una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro un limite annuo di imponibile pari a 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti del settore privato, a titolo di maggiorazioni e indennità varie.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Oltre a quanto espressamente previsto per il lavoro notturno, festivo e a turni (vedi circolare ACAP n. 5/2026 già richiamata) in sintesi, l’Agenzia con la circolare 3/2026 chiarisce:</p>
<ul>
	<li style="text-align: justify;">
		l’assoggettabilità all’aliquota del 15% dell’indennità domenicale di cui all’articolo 82, lettera “n” del CCNL 18 luglio 2023 (stesura 5 luglio 2024);</li>
	<li style="text-align: justify;">
		l’assoggettabilità all’aliquota del 15% della maggiorazione per lavoro supplementare svolto nei giorni di riposo nell’ambito di un rapporto a tempo parziale di tipo verticale all’articolo 64, comma 7, del CCNL 18 luglio 2023 (stesura 5 luglio 2024);</li>
	<li style="text-align: justify;">
		l’assoggettabilità all’aliquota del 15% della maggiorazione per lavoro straordinario festivo e straordinario notturno di cui all’articolo 68, comma 7, lettere “b”, “c” e “d” del CCNL 18 luglio 2023 (stesura 5 luglio 2024) oltre che degli articoli 91, 96, 101 e 106 delle Sezioni Speciali per quanto riguarda le specifiche disposizioni in materia;</li>
	<li style="text-align: justify;">
		l’assoggettabilità all’aliquota del 15% dell’indennità di reperibilità di cui all’articolo 82, lettera “f” del CCNL 18 luglio 2023 (stesura 5 luglio 2024) anche in caso di mancata prestazione effettiva.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
	Di contro, l’Agenzia delle Entrate non ritiene detassabile la maggiorazione erogata in attuazione di clausole elastiche, come previsto dagli articoli 8, commi 3 e 4, e 64, comma 5.</p>
<p style="text-align: justify;">
	I successivi paragrafi 2.5, 3.1 e 3.2 non risultano di interesse del settore.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Cordialmente.</p>
]]></description>
      <dc:subject><![CDATA[Visualizza come primo piano,]]></dc:subject>
      <dc:date>2026-06-25T15:44:43+00:00</dc:date>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[14/2026/MI]]></title>
      <link>/index.php/unicircular/entry_r/Circolari/circolare/26359</link>
      <guid>/index.php/unicircular/entry_r/Circolari/circolare/26359#When:14:47:27Z</guid>
      <description><![CDATA[Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) – Tassazione agevolata dei rinnovi contrattuali e delle indennità e maggiorazioni retributive – Circolare Agenzia Entrate 24.6.2026.<div>
	<p>
		Con riferimento alle precedenti circolari Assoposte n. 2/2026 del 16 gennaio e n. 5/2026 del 2 marzo scorsi si rende noto che l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 3 in oggetto, recante chiarimenti in ordine alla portata e all’interpretazione delle norme della legge di bilancio 2026 che introducono detassazioni su alcuni elementi retributivi specifici.</p>
</div>
<p style="margin-left:3.75pt;">
	La circolare applica il metodo delle “domande e risposte” sia sul tema di quali elementi economici rientrino nella detassazione dei rinnovi contrattuali con aliquota al 5%, sia sul tema dell’aliquota al 15% per maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, riposo settimanale e indennità di turno.</p>
<p>
	<strong>Tassazione agevolata dei rinnovi contrattuali</strong></p>
<p>
	Come ormai noto, l’articolo 1, comma 7, della legge assoggetta a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% gli incrementi retributivi <strong>corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell’anno 2026</strong>, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026.</p>
<p>
	Ad oggi, come noto, il CCNL di categoria, stipulato da ultimo il 21.12.2023 e scaduto lo scorso 31 dicembre, è quindi in fase di rinnovo; qualora fosse rinnovato nel corso del 2026, gli aumenti dei minimi ivi convenuti sarebbero tassati con aliquota agevolata, nei limiti delle quote corrisposte entro l’anno.</p>
<p>
	La misura si applica a tali lavoratori purchè non abbiano superato nell’anno 2025 il <strong>limite di reddito di 33mila euro</strong>; per quanto riguarda il personale cui è applicato il CCNL Servizi Postali in Appalto, la misura dovrebbe interessare in linea di massima tutti i lavoratori inquadrati fino al livello 2 fatti salvi aspetti soggettivi come superminimi, svolgimento di lavoro straordinario o altre variabili; nei livelli più alti la misura presumibilmente interesserà i lavoratori a tempo parziale e quelli assunti in corso d’anno.</p>
<p>
	Per quanto riguarda il primo argomento, risultano di maggiore interesse del settore i paragrafi 1.3 (detassabilità dei superminimi individuali assorbibili) e 1.4 (detassabilità dei trattamenti per ferie e festività del 4 novembre).</p>
<p>
	 </p>
<p>
	 </p>
<p>
	 </p>
<p>
	<strong>Tassazione di indennità e maggiorazioni retributive al 15%</strong></p>
<p>
	Il capitolo 2 reca informazioni rilevanti, anche perché il tema delle maggiorazioni e indennità detassabili, nonostante la maggiore ampiezza, era stato oggetto di minore approfondimento nella prima circolare dell’Agenzia.</p>
<p>
	In tal caso, il reddito limite per poter beneficiare dell’aliquota agevolata è pari, sempre nell’anno 2025, a 40mila euro.</p>
<p>
	In sintesi, l’Agenzia prevede:</p>
<p>
	-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l’assoggettabilità all’aliquota del 15% dell’indennità domenicale (articolo 17, comma 8, del CCNL Servizi Postali in Appalto);</p>
<p>
	-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l’assoggettabilità all’aliquota del 15% della maggiorazione per lavoro supplementare svolto nei giorni di riposo nell’ambito di un rapporto a tempo parziale di tipo verticale (articolo 9, comma 7, del CCNL Servizi Postali in Appalto);</p>
<p>
	-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l’assoggettabilità all’aliquota del 15% della maggiorazione per lavoro straordinario festivo e straordinario notturno (articolo 17, comma 5, punti 2 e 3 del CCNL Servizi Postali in Appalto);</p>
<p>
	-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l’assoggettabilità all’aliquota del 15% dell’indennità di reperibilità di cui all’articolo 41, comma 5, del CCNL Servizi Postali in Appalto anche in caso di mancata prestazione effettiva.</p>
<p>
	 </p>
<p>
	Di contro, l’Agenzia delle Entrate non ritiene detassabile la maggiorazione per lavoro supplementare svolto nei giorni di lavoro o in attuazione di clausole elastiche.</p>
<p>
	I successivi paragrafi 2.5, 3.1 e 3.2 non risultano di interesse del settore.</p>
]]></description>
      <dc:subject><![CDATA[Visualizza come primo piano,]]></dc:subject>
      <dc:date>2026-06-25T14:47:27+00:00</dc:date>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[06/2026]]></title>
      <link>/index.php/unicircular/entry_r/Circolari/circolare/26358</link>
      <guid>/index.php/unicircular/entry_r/Circolari/circolare/26358#When:14:22:54Z</guid>
      <description><![CDATA[CCNL distribuzione, recapito e servizi postali – Accordo di rinnovo 14.11.2023 – Erogazione ultima tranche di aumento.<p>
	Si ricorda che con la retribuzione del mese di giugno 2026 compete la corresponsione dell’ultima rata di aumenti dei minimi retributivi convenuti con l’accordo di rinnovo del CCNL di categoria, sottoscritto il 14 novembre 2023.</p>
<p>
	Si riepilogano di seguito gli importi relativi all’aumento dei minimi, riparametrati per livello, e la conseguente retribuzione base vigente quantomeno fino alla scadenza del CCNL, fissata come noto al prossimo 31 dicembre.</p>
<table width="647">
	<tbody>
		<tr>
			<td width="42">
				<p>
					Liv.</p>
			</td>
			<td width="38">
				<p>
					Par.</p>
			</td>
			<td width="104">
				<p>
					Aumento</p>
				<p>
					Giugno 2026</p>
			</td>
			<td width="161">
				<p>
					Retribuzione tabellare</p>
				<p>
					Giugno 2026</p>
			</td>
			<td width="123">
				<p>
					Indennità di contingenza</p>
			</td>
			<td width="180">
				<p>
					Retribuzione base</p>
				<p>
					Giugno 2026</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="42">
				<p>
					1°</p>
			</td>
			<td width="38">
				<p>
					200</p>
			</td>
			<td width="104">
				<p>
					€ 52,17</p>
			</td>
			<td width="161">
				<p>
					€ 1.692,32</p>
			</td>
			<td width="123">
				<p>
					€ 532,19</p>
			</td>
			<td width="180">
				<p>
					€ 2.224,51</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="42">
				<p>
					2°</p>
			</td>
			<td width="38">
				<p>
					175</p>
			</td>
			<td width="104">
				<p>
					€ 45,65</p>
			</td>
			<td width="161">
				<p>
					€ 1.480,79</p>
			</td>
			<td width="123">
				<p>
					€ 525,98</p>
			</td>
			<td width="180">
				<p>
					€ 2.006,77</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="42">
				<p>
					3° s.</p>
			</td>
			<td width="38">
				<p>
					150</p>
			</td>
			<td width="104">
				<p>
					€ 39,13</p>
			</td>
			<td width="161">
				<p>
					€ 1.269,27</p>
			</td>
			<td width="123">
				<p>
					€ 522,03</p>
			</td>
			<td width="180">
				<p>
					€ 1.791,30</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="42">
				<p>
					3°</p>
			</td>
			<td width="38">
				<p>
					138</p>
			</td>
			<td width="104">
				<p>
					€ 36,00</p>
			</td>
			<td width="161">
				<p>
					€ 1.167,68</p>
			</td>
			<td width="123">
				<p>
					€ 519,61</p>
			</td>
			<td width="180">
				<p>
					€ 1.687,29</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="42">
				<p>
					4°</p>
			</td>
			<td width="38">
				<p>
					128</p>
			</td>
			<td width="104">
				<p>
					€ 33,39</p>
			</td>
			<td width="161">
				<p>
					€ 1.083,07</p>
			</td>
			<td width="123">
				<p>
					€ 517,92</p>
			</td>
			<td width="180">
				<p>
					€ 1.600,99</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="42">
				<p>
					5° s.</p>
			</td>
			<td width="38">
				<p>
					115</p>
			</td>
			<td width="104">
				<p>
					€ 30,00</p>
			</td>
			<td width="161">
				<p>
					€ 973,05</p>
			</td>
			<td width="123">
				<p>
					€ 516,65</p>
			</td>
			<td width="180">
				<p>
					€ 1.489,70</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="42">
				<p>
					5°</p>
			</td>
			<td width="38">
				<p>
					110</p>
			</td>
			<td width="104">
				<p>
					€ 28,70</p>
			</td>
			<td width="161">
				<p>
					€ 930,82</p>
			</td>
			<td width="123">
				<p>
					€ 515,89</p>
			</td>
			<td width="180">
				<p>
					€ 1.446,71</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="42">
				<p>
					6°</p>
			</td>
			<td width="38">
				<p>
					100</p>
			</td>
			<td width="104">
				<p>
					€ 26,09</p>
			</td>
			<td width="161">
				<p>
					€ 846,15</p>
			</td>
			<td width="123">
				<p>
					€ 513,76</p>
			</td>
			<td width="180">
				<p>
					€ 1.359,91</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>
	Cordiali saluti.</p>
]]></description>
      <dc:subject><![CDATA[]]></dc:subject>
      <dc:date>2026-06-16T14:22:54+00:00</dc:date>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[05/2026]]></title>
      <link>/index.php/unicircular/entry_r/Circolari/circolare/26357</link>
      <guid>/index.php/unicircular/entry_r/Circolari/circolare/26357#When:10:31:19Z</guid>
      <description><![CDATA[Quota contributiva previdenza complementare a carico del datore di lavoro – Portabilità del contributo – Avviso Comune Parti Sociali 26 maggio 2026.<p style="text-align: justify;">
	Come noto, in ordine al tema dell’obbligo del versamento ai Fondi Pensione, l’articolo 14, comma 6, del d. lgs. n. 252/2005 ha inizialmente previsto che le aziende fossero tenute in tal senso “nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali”.</p>
<p style="text-align: justify;">
	In attuazione di tale principio, l’articolo 54, commi 7 e 8 del CCNL Distribuzione, recapito e servizi postali 8 febbraio 2011 come rinnovato il 2 aprile 2015 e il 14 novembre 2023 ha previsto l’obbligo a carico dei datori di lavoro unicamente nel caso di adesione al Fondo Previambiente o al Fondo Poste, mentre in caso di altre opzioni da parte del lavoratore non esisteva obbligo in tal senso, salvo condizioni di miglior favore pattuite a livello aziendale o individualmente (articolo 54, comma 7: <em>“</em><em>L’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro di cui al precedente punto sussiste esclusivamente nei confronti del lavoratore iscritto al Fondo Poste o al Fondo Previambiente; l’opzione del lavoratore per il versamento del TFR e la sua contestuale adesione a forme di previdenza complementare diverse dal Fondo Poste o dal Fondo Previambiente non comportano per il datore di lavoro alcun obbligo di contribuzione a tali forme”; </em>inoltre, il successivo comma dispone che <em>“l’esonero del datore di lavoro dall’obbligo contributivo sussiste anche qualora il lavoratore iscritto al Fondo Poste o al Fondo Previambiente faccia domanda di trasferimento della posizione maturata ad una forma pensionistica complementare individuale”).</em></p>
<p style="text-align: justify;">
	La legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026), articolo 1, comma 201, tuttavia, ha eliminato la delega esclusiva alla contrattazione collettiva, rendendo di fatto non soggetta a limiti la portabilità del contributo datoriale da parte del lavoratore. Ciò comporta che, ai sensi del nuovo articolo 14, comma 6, del d. lgs. n. 252/2005, il lavoratore può, decorsi due anni dall’iscrizione al Fondo di categoria (Fondo Previambiente o Fondo Poste), optare per un altro fondo aperto (bancario o assicurativo, ad esempio) e conservare il diritto al versamento anche da parte dell’azienda, nelle misure stabilite dall’attuale articolo 54, comma 5, del CCNL Recapito, distribuzione e servizi postali.</p>
<p style="text-align: justify;">
	L’innovazione legislativa, in vigore dal 31 ottobre 2026, ha determinato fin da subito aspre polemiche, considerata da molti limitativa dell’autonomia contrattuale e della bilateralità stabilita all’interno di ciascun contratto collettivo di categoria o aziendale.</p>
<p style="text-align: justify;">
	In relazione a ciò, lo scorso 26 maggio è stato sottoscritto l’allegato Avviso Comune, in cui le principali Confederazioni imprenditoriali, unitamente a CGIL, CISL, UIL hanno inteso valorizzare proprio l’autonomia negoziale e il valore aggiunto derivante dai fondi negoziali, soggetti ad un sistema legislativo rigoroso e ad una capillare vigilanza da parte dell’Autorità competente (COVIP), meno costosi dei fondi gestiti da soggetti che puntano a ricavare un profitto da tali investimenti, oltre che maggiormente mirati alle specifiche esigenze della categoria rappresentata.</p>
<p style="text-align: justify;">
	In allegato all’Avviso Comune è anche stata definita una “clausola-tipo” da inserire nei contratti collettivi, in cui è riconfermata l’esclusività dell’obbligo contributivo a carico dei datori di lavoro solo in caso di adesione al Fondo individuato nel c.c.n.l. applicato e finchè il lavoratore vi rimanga iscritto.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Come visto sopra, tuttavia, una clausola analoga è già inserita nel vigente contratto collettivo.</p>
<p style="text-align: center;">
	***</p>
<p style="text-align: justify;">
	E’ lecito dubitare della tenuta giuridica di tali clausole contrattuali, in quanto nettamente e palesemente in contrasto con la norma di legge, per espressa volontà delle Parti, come esplicata nell’Avviso Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Tuttavia, non è da escludere che l’ampiezza della platea dei soggetti firmatari dell’Avviso Comune nonché la loro autorevolezza induca il Legislatore ad un ripensamento dell’impostazione adottata in legge di bilancio.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Cordiali saluti.</p>
]]></description>
      <dc:subject><![CDATA[]]></dc:subject>
      <dc:date>2026-06-15T10:31:19+00:00</dc:date>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[16/2026/MI]]></title>
      <link>/index.php/unicircular/entry_r/Circolari/circolare/26356</link>
      <guid>/index.php/unicircular/entry_r/Circolari/circolare/26356#When:10:21:32Z</guid>
      <description><![CDATA[Quota contributiva previdenza complementare a carico del datore di lavoro – Portabilità del contributo – Avviso Comune Parti Sociali 26 maggio 2026.<p style="text-align: justify;">
	Come noto, in ordine al tema dell’obbligo del versamento ai Fondi Pensione, l’articolo 14, comma 6, del d. lgs. n. 252/2005 ha inizialmente previsto che le aziende fossero tenute in tal senso “nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali”.</p>
<p style="text-align: justify;">
	In attuazione di tale principio, il CCNL di categoria ha previsto l’obbligo a carico dei datori di lavoro unicamente nel caso di adesione al Fondo ASTRI, mentre in caso di altre opzioni da parte del lavoratore non esiste obbligo in tal senso.</p>
<p style="text-align: justify;">
	La legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026), articolo 1, comma 201, tuttavia, ha eliminato la delega esclusiva alla contrattazione collettiva, rendendo di fatto non soggetta a limiti la portabilità del contributo datoriale da parte del lavoratore. Ciò comporta che, ai sensi del nuovo articolo 14, comma 6, del d. lgs. n. 252/2005, il lavoratore può, decorsi due anni dall’iscrizione al Fondo ASTRI, optare per un altro fondo aperto (bancario o assicurativo, ad esempio) e conservare il diritto al versamento anche da parte dell’azienda, nelle misure stabilite dagli attuali articoli 49 (Parte Generale del contratto, di riferimento per i lavoratori cui si applicano le Sezioni Speciali 2, 3, 4 e 5 del CCNL) e 85 (per i lavoratori cui si applica la Sezione 1, ex Autostrade e trafori) del CCNL infrastrutture viarie a pedaggio, servizi connessi, viabilità integrata.</p>
<p style="text-align: justify;">
	L’innovazione legislativa, in vigore dal 31 ottobre 2026, ha determinato fin da subito aspre polemiche, considerata da molti limitativa dell’autonomia contrattuale e della bilateralità stabilita all’interno di ciascun contratto collettivo di categoria o aziendale.</p>
<p style="text-align: justify;">
	In relazione a ciò, lo scorso 26 maggio è stato sottoscritto l’allegato Avviso Comune, in cui le principali Confederazioni imprenditoriali, unitamente a CGIL, CISL, UIL hanno inteso valorizzare proprio l’autonomia negoziale e il valore aggiunto derivante dai fondi negoziali, soggetti ad un sistema legislativo rigoroso e ad una capillare vigilanza da parte dell’Autorità competente (COVIP), meno costosi dei fondi gestiti da soggetti che puntano a ricavare un profitto da tali investimenti, oltre che maggiormente mirati alle specifiche esigenze della categoria rappresentata.</p>
<p style="text-align: justify;">
	In allegato all’Avviso Comune è anche stata definita una “clausola-tipo” da inserire nei contratti collettivi, in cui è riconfermata l’esclusività dell’obbligo contributivo a carico dei datori di lavoro solo in caso di adesione al Fondo individuato nel c.c.n.l. applicato e finchè il lavoratore vi rimanga iscritto.</p>
<p style="text-align: center;">
	***</p>
<p style="text-align: justify;">
	Nell’ambito della trattativa in corso per il rinnovo del CCNL 18.7.2023, le Parti hanno convenuto una bozza di clausola analoga a quella contenuta nell’Avviso Comune, pur nella consapevolezza della debole tenuta giuridica di tali norme pattizie, in quanto nettamente e palesemente in contrasto con la norma di legge (peraltro volontà manifestamente espressa dalle Parti firmatarie dell’Avviso Comune).</p>
<p style="text-align: justify;">
	Tuttavia, non è da escludere che l’ampiezza della platea dei soggetti firmatari dell’Avviso Comune nonché la loro autorevolezza induca il Legislatore ad un ripensamento dell’impostazione adottata in legge di bilancio, semplificando in ciò anche la soluzione da adottare in sede di rinnovo del CCNL di categoria.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Cordialmente.</p>
]]></description>
      <dc:subject><![CDATA[Visualizza come primo piano,]]></dc:subject>
      <dc:date>2026-06-15T10:21:32+00:00</dc:date>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[15/2026/MI]]></title>
      <link>/index.php/unicircular/entry_r/Circolari/circolare/26355</link>
      <guid>/index.php/unicircular/entry_r/Circolari/circolare/26355#When:14:25:53Z</guid>
      <description><![CDATA[Trattative rinnovo CCNL 18.7.2023 – Apertura procedura di raffreddamento.<p style="text-align: justify;">
	Con l’allegata comunicazione pervenuta in data odierna, le Organizzazioni Sindacali di categoria hanno dichiarato lo stato di agitazione della categoria, aprendo formalmente una procedura di raffreddamento ai sensi della legge n. 146/1990 e della regolamentazione di settore.</p>
<p style="text-align: justify;">
	L’iniziativa è motivata dalle distanze registrate tra le Parti, sia sulla parte normativa che su quella economica, in occasione degli incontri tenutisi nei giorni 9 e 10 giugno.</p>
<p style="text-align: justify;">
	In caso di mancato raggiungimento di un’intesa definitiva in occasione degli incontri già programmati per il 25 e 26 giugno pp.vv., le Organizzazioni Sindacali si sono riservate di adottare “qualsiasi forma di mobilitazione del personale”.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Si allega, ai fini della più ampia informazione possibile, anche il comunicato indirizzato ai lavoratori del settore.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Cordialmente.</p>
]]></description>
      <dc:subject><![CDATA[]]></dc:subject>
      <dc:date>2026-06-11T14:25:53+00:00</dc:date>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[13/2026/MI]]></title>
      <link>/index.php/unicircular/entry_r/Circolari/circolare/26354</link>
      <guid>/index.php/unicircular/entry_r/Circolari/circolare/26354#When:14:05:36Z</guid>
      <description><![CDATA[Quota contributiva previdenza complementare a carico del datore di lavoro – Portabilità del contributo – Avviso Comune Parti Sociali 26 maggio 2026.<p>
	Come noto, in ordine al tema dell’obbligo del versamento ai Fondi Pensione, l’articolo 14, comma 6, del d. lgs. n. 252/2005 ha inizialmente previsto che le aziende fossero tenute in tal senso “nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali”.</p>
<p>
	In attuazione di tale principio, l’articolo 45, commi 6 e 7 del CCNL Servizi Postali in Appalto ha previsto l’obbligo a carico dei datori di lavoro unicamente nel caso di adesione al Fondo Previambiente o al Fondo Poste, mentre in caso di altre opzioni da parte del lavoratore non esisteva obbligo in tal senso, salvo condizioni di miglior favore pattuite a livello aziendale o individualmente (articolo 45, comma 6: <em>“</em><em>L’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro di cui al precedente punto sussiste esclusivamente nei confronti del lavoratore iscritto al Fondo Poste o al Fondo Previambiente; l’opzione del lavoratore per il versamento del TFR e la sua contestuale adesione a forme di previdenza complementare diverse dal Fondo Poste o dal Fondo Previambiente non comportano per il datore di lavoro alcun obbligo di contribuzione a tali forme</em> e comma 7: “<em>L’esonero del datore di lavoro dall’obbligo contributivo sussiste anche qualora il lavoratore iscritto al Fondo Poste o al Fondo Previambiente faccia domanda di trasferimento della posizione maturata ad una forma pensionistica complementare individuale”.</em></p>
<p>
	La legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026), articolo 1, comma 201, tuttavia, ha eliminato la delega esclusiva alla contrattazione collettiva, rendendo di fatto non soggetta a limiti la portabilità del contributo datoriale da parte del lavoratore. Ciò comporta che, ai sensi del nuovo articolo 14, comma 6, del d. lgs. n. 252/2005, il lavoratore può, decorsi due anni dall’iscrizione al Fondo Previambiente, optare per un altro fondo aperto (bancario o assicurativo, ad esempio) e conservare il diritto al versamento anche da parte dell’azienda, nelle misure stabilite dall’attuale articolo 65, comma 5, del CCNL Servizi Ambientali 18.5.2022 come rinnovato il 9.12.2025.</p>
<p>
	L’innovazione legislativa, in vigore dal 31 ottobre 2026, ha determinato fin da subito aspre polemiche, considerata da molti limitativa dell’autonomia contrattuale e della bilateralità stabilita all’interno di ciascun contratto collettivo di categoria o aziendale.</p>
<p>
	In relazione a ciò, lo scorso 26 maggio è stato sottoscritto l’allegato Avviso Comune, in cui le principali Confederazioni imprenditoriali, unitamente a CGIL, CISL, UIL hanno inteso valorizzare proprio l’autonomia negoziale e il valore aggiunto derivante dai fondi negoziali, soggetti ad un sistema legislativo rigoroso e ad una capillare vigilanza da parte dell’Autorità competente (COVIP), meno costosi dei fondi gestiti da soggetti che puntano a ricavare un profitto da tali investimenti, oltre che maggiormente mirati alle specifiche esigenze della categoria rappresentata.</p>
<p>
	In allegato all’Avviso Comune è anche stata definita una “clausola-tipo” da inserire nei contratti collettivi, in cui è riconfermata l’esclusività dell’obbligo contributivo a carico dei datori di lavoro solo in caso di adesione al Fondo individuato nel c.c.n.l. applicato e finchè il lavoratore vi rimanga iscritto.</p>
<p>
	Come visto sopra, tuttavia, una clausola analoga è già inserita nel vigente contratto collettivo.</p>
<p>
	***</p>
<p>
	E’ lecito dubitare della tenuta giuridica di tali clausole contrattuali, in quanto nettamente e palesemente in contrasto con la norma di legge, per espressa volontà delle Parti, come esplicata nell’Avviso Comune.</p>
<p>
	Tuttavia, non è da escludere che l’ampiezza della platea dei soggetti firmatari dell’Avviso Comune nonché la loro autorevolezza induca il Legislatore ad un ripensamento dell’impostazione adottata in legge di bilancio.</p>
<p>
	Cordiali saluti.</p>
]]></description>
      <dc:subject><![CDATA[Visualizza come primo piano,]]></dc:subject>
      <dc:date>2026-06-11T14:05:36+00:00</dc:date>
    </item>

    
    </channel>
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