L'Associazione
Lo Statuto
Lo Statuto ASSOAMBIENTE, che norma per il settore non solo le finalità e gli Organi dell'Associazione, ma anche i diritti e doveri degli associati, è stato approvato nel corso dell'Assemblea 19 luglio 2018 ed integra,come Regolamento interno, quello di FISE.
STATUTO/REGOLAMENTO
TITOLO I
Denominazione – Finalità – Composizione
Art. 1 – Denominazione sede e durata
FISE ASSOAMBIENTE – Associazione Imprese Servizi Ambientali, di seguito denominata Assoambiente o Associazione, è un Raggruppamento merceologico di FISE – Federazione Imprese di Servizi - di cui è componente e nel cui ambito ha poteri organizzativi ed operativi autonomi.
FISE ASSOAMBIENTE è un’Associazione sindacale di tutela di interessi delle imprese del comparto ambientale
Assoambiente è un’Associazione apolitica e non ha finalità lucrative.
Assoambiente ha sede in Roma ed ha durata illimitata.
Art. 2 – Finalità
Assoambiente ha lo scopo di curare e rappresentare le problematiche e le esigenze di specifico interesse delle imprese ad essa associate nonché proteggere, diffondere e migliorare l’attività del settore della gestione dei rifiuti urbani e speciali e specificatamente: dei servizi; degli impianti di smaltimento; di recupero di materia ed energia dai rifiuti, comprese le attività finalizzate alla valorizzazione della componente biodegradabile come fonte di energia rinnovabile; di bonifica di beni e di siti inquinati.
L’Associazione ispira i propri comportamenti a valori etici fondati su correttezza e trasparenza.
In particolare l’Associazione ha lo scopo di:
- definire le linee strategiche del settore;
- difendere i legittimi interessi dei soci in tutte le questioni di ordine economico, giuridico e sindacale;
- curare i rapporti istituzionali;
- rappresentare e tutelare gli interessi delle associate nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni pubbliche, delle organizzazioni economiche, politiche, sociali, culturali, ecc.
- stipulare il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di servizi di igiene urbana, assistita da FISE;
- promuovere, studiare e interagire con le Istituzione nel seguire l’elaborazioni di leggi e provvedimenti nell’interesse del settore;
- provvedere alla gestione complessiva del contesto associativo generale
TITOLO II
Gli associati
Art. 3 – Requisiti e categorie di soci
Possono aderire ad Assoambiente come associati (in seguito anche “soci”) effettivi tutte le imprese che svolgono attività di gestione: dei servizi ambientali, degli impianti di recupero di materia e energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, di bonifica di beni e di siti inquinati, nonché le correlate attività di filiera, anche congiuntamente ad altre attività.
Possono inoltre aderire come soci aggregati, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, le imprese che svolgono attività nell’ambito della costruzione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali (ovvero affine o complementare a quella di cui al primo capoverso del presente articolo).
Art. 4 – Sezioni
Nell’ambito di Assoambiente possono essere costituite dal Consiglio Direttivo delle Sezioni, per fornire rappresentatività a specifici e definiti ambiti attività.
L’Associazione è articolata nelle seguenti Sezioni:
1) Sezione servizi e raccolta RU;
2) Sezione gestione impianti trattamento e valorizzazione RU;
3) Sezione rifiuti speciali, intermediazione e bonifiche.
Le attività delle Sezioni, che possono avere anche rilevanza esterna, sono coordinate dai rispettivi presidenti.
Art. 5 - Ammissione e durata
La domanda di adesione all’Associazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere compilata su appositi moduli ed indirizzata a FISE Assoambiente.
La domanda deve contenere l’espressa accettazione da parte dell’impresa richiedente delle norme del presente Statuto/Regolamento, nonché delle norme FISE, e dovrà essere corredata di tutta la documentazione richiesta.
Le domande di adesione sono ratificate dal Consiglio Direttivo.
Qualora il Consiglio Direttivo non accolga la richiesta di ammissione, l’impresa richiedente potrà chiedere, entro venti giorni, motivandolo, il riesame in occasione del successivo incontro del Consiglio Direttivo che si esprimerà in via definitiva.
Al momento dell’ammissione il socio si obbliga al pagamento, in favore dell’Associazione, del contributo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art. 15.
Fatte salve le disposizioni della delibera contributiva FISE, l’adesione impegna il socio a far parte di FISE Assoambiente dal giorno in cui viene accolta la domanda di adesione, previo pagamento del contributo associativo dovuto, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo all’anno di accoglimento. Trascorso tale periodo, il rapporto associativo si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio, qualora non siano state presentate dimissione con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.
Art. 6 - Diritti e doveri degli associati
I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall’Associazione.
I soci effettivi hanno inoltre diritto di partecipazione, intervento, elettorato attivo e passivo negli organi dell’Associazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto/Regolamento.
Ciascun socio infine ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all’Associazione nonché di utilizzare il logo FISE.
L’adesione all’Associazione comporta l’obbligo di osservare il presente Statuto/ Regolamento, nonché lo Statuto di FISE e le relative norme regolamentari.
In particolare il socio deve:
- partecipare attivamente alla vita associativa;
- applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall’Associazione qualora previsto per il Settore;
- fornire all’Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all’aggiornamento del registro delle imprese o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- versare i contributi associativi, secondo i termini e le modalità fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
Art. 7 - Contributi e sanzioni
I soci sono tenuti a corrispondere un contributo annuo la cui entità e la cui modalità di ripartizione, in rapporto alle esigenze di bilancio e al gettito contributivo, sono deliberate dal Consiglio Direttivo di Assoambiente entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono e successivamente inserite nella delibera contributiva di FISE
Qualora non siano stati deliberati entro il 31 dicembre, i contributi a quota fissa o la quota associativa minima saranno aggiornati ogni due anni sulla base della variazione dell’indice NIC dei prezzi al consumo per l’intera collettività con arrotondamento all’euro superiore.
Il contributo è corrisposto in due soluzioni:
- entro il 31 marzo con il versamento di un importo pari al 50 % della quota dovuta;
- entro il 30 settembre con il versamento dell’importo residuo.
Le imprese tenute al pagamento del solo contributo minimo fissato dal Consiglio Direttivo verseranno il contributo in un'unica soluzione entro il 31 marzo.
I contributi straordinari, a carattere occasionale, sono proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea, e sono obbligatori per tutti i soci.
All’accertamento, alla riscossione ed alla ripartizione dei contributi ordinari dovuti dal socio a FISE Assoambiente, provvederanno i competenti uffici di FISE.
In caso di mancato versamento delle quote associative entro 12 mesi dalla scadenza dei termini, l’associato è formalmente costituito in mora con lettera A/R ed è tenuto al versamento di una maggiorazione contributiva pari al 10% della quota dovuta e non corrisposta.
Per il periodo entro il quale permane lo stato di mora, il rapporto associativo è sospeso e saranno attivate le procedure legali per il recupero, anche in via giudiziaria, dei contributi e delle maggiorazioni dovute.
Decorsi ulteriori 12 mesi dalla scadenza del termine di versamento, l’impresa risultante ancora parzialmente o totalmente morosa è espulsa dall’Associazione, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo.
I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto/ Regolamento, in relazione alla loro gravità, sono passibili delle seguenti sanzioni:
- sospensione del diritto di partecipare all’Assemblea dell’Associazione;
- censura del Presidente dell’Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono cariche direttive nell’Associazione e nella FISE e di quelli che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna;
- sospensione dell’elettorato attivo e passivo;
- espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto/ Regolamento, nonché dalle norme FISE.
Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.
E’ ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri di FISE nel termine di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 8 – Cessazione di appartenenza all’Associazione
La qualità di socio si perde:
- a) per dimissioni;
- b) per cessazione dell’attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per espulsione nei casi espressamente previsti dal presente Statuto/ Regolamento
In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti. Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all’interno della FISE e dell’Associazione.
L’impresa il cui rapporto associativo cessa è comunque tenuta la pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:
- nel caso di dimissioni entro i termini, comunicazione della cessazione di attività, fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
- nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dal presente Statuto/ Regolamento e dalle norme FISE, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per un biennio.
TITOLO III
Ordinamento
Capo I – Organi
Art. 9 - Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
L’Assemblea
Il Consiglio Direttivo
Il Comitato Esecutivo
Il Consiglio di Sezione
Il Presidente
Il Presidente di Sezione
Tali organi hanno poteri operativi autonomi, anche di rappresentanza all’esterno, allorché le iniziative da assumere riguardino specificamente il settore rappresentato e non risultino in contrasto con lo Statuto o la politica generale della FISE.
Capo II – L’Assemblea degli associati
Art. 10 – L’Assemblea generale
Assoambiente è espressione generale delle imprese aderenti ed è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate o da soggetti da queste delegate in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi.
Ogni impresa può rappresentare non più di un’impresa mediante delega scritta. E’ ammessa inoltre, una pluralità di deleghe per le imprese facenti parte di uno stesso gruppo societario.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente dell’Associazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque:
- a) in via ordinaria una volta l’anno, di norma entro 6 mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;
- b) in via straordinaria dal Presidente quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando ne facciano richiesta scritta contenente gli argomenti da porre all’ordine del giorno, le associate che rappresentino almeno un quinto della totalità dei voti spettanti al 31 dicembre dell’anno precedente.
Ogni associato ha diritto di partecipare all’Assemblea con i voti attribuiti secondo i criteri di cui all’art. 11 del presente Statuto/ Regolamento.
L’Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno 10 giorni prima della data della riunione a mezzo fax o posta elettronica o lettera raccomandata A/R.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora di svolgimento dell’Assemblea.
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la metà dei voti attribuiti a tutti i soci più uno. L’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti attribuiti agli intervenuti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta qualunque sia il numero dei votanti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.
Nelle elezioni delle cariche sociali in caso di parità di voto la votazione si ripete.
Per la nomina e le deliberazioni relative a soggetti si procede di regola mediante scrutinio segreto previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.
Il Presidente propone la nomina di uno dei partecipanti a Segretario (coadiuvato dal Direttore).
Le deliberazioni dell’Assemblea vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo l’esercizio della facoltà di dimissioni.
Art. 11 - Diritto di voto
Sono ammessi al voto i soci che risultino in regola con il versamento dei contributi associativi.
Ogni Socio effettivo ha diritto a un voto ogni 250 euro di importo della contribuzione. A tal fine non saranno considerate le frazioni di importo inferiore.
Ogni Socio aggregato ha diritto a un voto.
Per le imprese associate che regolarizzino la posizione contributiva prima dell’Assemblea e per le nuove associate che abbiano aderito ad Assoambiente successivamente all’anno considerato per la determinazione dei contributi, i voti sono attribuiti d’ufficio sulla base dell’importo contributivo versato prima dell’Assemblea.
Art. 12 - Competenze dell’Assemblea generale
I compiti dell’Assemblea generale sono:
- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo ripartiti per Sezione ed il Presidente;
- b) collaborare al perseguimento degli scopi del presente Statuto/Regolamento nell’ambito dei particolari problemi della categoria;
- c) promuovere la partecipazione delle imprese alla vita associativa;
- d) esaminare ed approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell’Associazione;
- e) deliberare sulle modifiche al presente Statuto/ Regolamento;
- f) deliberare, in conformità all’art. 28 del presente Statuto/Regolamento, lo scioglimento dell’Associazione;
- g) stabilire le direttive su tutte le questioni di carattere economico, politico e legislativo;
- h) definisce i criteri per la determinazione dei contributi associativi;
- i) ratificare l’ammontare dei contributi annui ordinari e deliberare quelli straordinari su proposta del Consiglio Direttivo.
- j) deliberare su ogni questione posta all’ordine del giorno
Art. 13 – L’Assemblea di Sezione
Le Assemblee di Sezione sono convocate e presiedute dal relativo Presidente.
Le singole Sezioni possono riunirsi separatamente per esprimersi su politiche generali e tematiche a livello normativo, tecnico ed economico di esclusivo interesse della Sezione di competenza.
In particolare le singole Sezioni:
- a) determinano le direttive generali dell’attività della Sezione;
- b) deliberano su specifici argomenti di interesse della Sezione;
- c) deliberano le entità delle integrazioni contributive destinate a costituire i fondi di Sezione per la copertura dei costi relativi a specifiche iniziative delle stesse;
- d) deliberano su ogni questione posta all’ordine del giorno.
Capo III – Il Consiglio Direttivo
Art. 14 – Composizione e deliberazioni
I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea di Assoambiente.
Il Consiglio Direttivo di Assoambiente è composto da un massimo di 24 Consiglieri, di cui fino a dodici eletti in rappresentanza della Sezione servizi e raccolta RU, fino a sei eletti in rappresentanza della Sezione gestione impianti trattamento e valorizzazione RU, fino a sei eletti in rappresentanza della Sezione rifiuti speciali, intermediazione e bonifiche.
I Presidenti delle rispettive Sezioni sono anche Vice Presidenti
I Consiglieri rimangono in carica 2 anni e scadono in occasione dell’Assemblea ordinaria degli anni pari.
La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente o per delega dal Segretario dell’Associazione a mezzo fax, posta elettronica o lettera raccomandata A/R almeno 7 giorni prima della data della riunione, salvo casi di eccezionale urgenza, la cui convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione.
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo presso la sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei Consiglieri.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti, oltre il Presidente, ciascuno dei quali ha diritto a un voto.
Il voto non è mai delegabile.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
Alle riunioni di Consiglio Direttivo partecipa il Direttore, ovvero un suo delegato, senza diritto di voto.
Decadono dalla carica, previa pronuncia del Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato Esecutivo, i componenti che non intervengono alle riunioni, senza darne comunicazione formale, per tre volte consecutive e, comunque, quelli che nei 12 mesi precedenti non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduto il componente che non appartenga più all’azienda rappresentata al momento dell’elezione o la cui azienda abbia presentato le dimissioni dall’Associazione, oppure nel caso in cui l’azienda che lo ha nominato ne faccia formale richiesta.
In caso di cambiamento del proprio legale rappresentante o delegato già componente il Consiglio Direttivo ovvero di dimissioni dalla carica di Consigliere, l’associata sottoporrà all’approvazione del Consiglio Direttivo il nominativo del relativo sostituto. In caso di mancata comunicazione entro 15 gg. o di cessazione del rapporto associativo, il sostituto è individuato nel primo dei non eletti della medesima Sezione.
In assenza di non eletti, verrà cooptato dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio può nominare, per quanto attiene le esclusive esigenze di Assoambiente, rappresentanti presso Enti, istituti, Organismi, ecc..
Nell’ipotesi di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri eletti, si avrà la decadenza immediata del Consiglio Direttivo. In tal caso il Presidente provvederà alla convocazione dell’Assemblea straordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio, da tenersi entro 60 giorni, ed assumerà l’ordinaria amministrazione dell’Associazione.
Art. 15- Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
- delibera sugli argomenti che gli vengono demandati dall’Assemblea;
- provvede all’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
- predispone specifici Regolamenti operativi.
- delibera su tutti gli argomenti di generale interesse delle associate e decide sui problemi di particolare interesse del comparto;
- delibera l’entità e le modalità di ripartizione del contributo associativo;
- delibera sull’utilizzo dei fondi associativi;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo ai fini della successiva approvazione dell’Assemblea;
- nomina il Direttore;
- nomina il Tesoriere;
- coadiuva il Presidente nello svolgimento dell’attività;
- ratifica le domande di adesione;
- comunica al Presidente della Federazione le proprie determinazioni, ai fini del coordinamento con l’attività generale della Federazione.
- stabilisce gli indirizzi e stipula i contratti per le regolamentazioni collettive dei rapporti di lavoro.
Capo IV – Il Comitato Esecutivo
Art. 16 –Composizione
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti dell’Associazione.
Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
E’ convocato dal Presidente mediante posta elettronica, fax o lettera raccomandata A/R almeno 5 giorni prima della data di adunanza con l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e dell’ordine del giorno delle materie da trattare.
Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando sono presenti il Presidente ed almeno due Vice Presidenti.
In caso di votazioni, ogni componente ha diritto ad un voto. Il voto non è mai delegabile.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente
Art. 17 – Attribuzioni
Il Comitato Esecutivo ha il compito di:
- provvedere all’attività dell’Associazione nell’ambito delle direttive dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle questioni che gli venissero demandate dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo.
Capo V – Il Consiglio di Sezione
Art. 18 – Attribuzioni
Fanno parte di diritto del Consiglio di Sezione i Consiglieri eletti dalla relativa Sezione e la rappresentano nel Consiglio Direttivo.
Ogni Sezione può integrare il proprio Consiglio con ulteriori componenti mediante cooptazione per mirate esigenze associative.
Il Consiglio di Sezione è presieduto dal Presidente di Sezione, individuato tra i Consiglieri della specifica Sezione, che è anche Vice Presidente dell’Associazione come individuato all’art. 14 del presente Statuto/ Regolamento.
Per il Consiglio di Sezione valgono le attribuzioni indicate all’art 15, lettere a), b), c), d), f), j).
La Sezione Servizi e raccolta RU inoltre, sulla base degli indirizzi del Consiglio Direttivo di cui all’art 15, lettera l), nomina una propria delegazione per la partecipazione alla trattativa per il rinnovo dei contratti ed accordi collettivi di lavoro e comunica al Consiglio Direttivo le proprie determinazioni ai fini della stipula degli stessi da parte del Consiglio Direttivo
Capo VI – Il Presidente dell’Associazione
Art 19 – Elezione del Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria. A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Direttivo nomina una Commissione di Designazione composta da tre componenti, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate, della quale non può far parte il Presidente in carica.
La Commissione, esaurite le consultazioni, sottopone all’Assemblea le indicazioni emerse. Devono comunque essere sottoposte al voto dell’Assemblea quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto da almeno il 15% dei voti associativi.
Il Presidente dura in carica due anni e scade in occasione dell’Assemblea ordinaria degli anni pari.
La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica all’interno dell’Associazione.
Il Presidente può essere rieletto per un secondo mandato. E’ altresì rieleggibile per un terzo biennio consecutivo, purché con una maggioranza favorevole dei tre quinti dei votanti. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un biennio.
Sono eleggibili alla carica di Presidente esclusivamente i rappresentanti di imprese associate ad Assoambiente.
Il Presidente si relaziona con il Presidente di FISE ai fini del necessario coordinamento per assicurare l’indirizzo organico dell’azione federativa.
Art. 20 – Attribuzioni
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi.
Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto/ Regolamento.
Nella realizzazione del suo programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza anche esterna dell’Associazione, il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti dell’Associazione.
Il Presidente dell’Associazione ha inoltre il compito di:
- rappresentare nelle sedi istituzionali e non, nazionali ed internazionali, gli interessi dell’Associazione e dei singoli associati;
- promuovere lo sviluppo e l’immagine dell’Associazione;
- dare attuazione unitamente ai Vice Presidenti, alle politiche associative.
Capo VII – Il Presidente di Sezione
Art. 21 – Attribuzioni
Il Presidente di Sezione nell’ambito delle politiche associative e con il supporto della struttura, ha in particolare il compito di:
- rappresentare la Sezione nelle attività esterne, istituzionali e non, comprese quelle delle relazioni sindacali (per le Sezioni interessate);
- definire e far attuare i programmi delle attività della Sezione;
- convocare e presiedere i Consigli e le Assemblee della Sezione;
- promuovere i rapporti con gli associati e lo sviluppo associativo.
Al Presidente di Sezione possono essere delegate, di volta in volta, o permanentemente, specifici compiti dal Presidente dell’Associazione.
Capo VIII – Tesoriere
Art. 22- Nomina e attribuzioni
Il Tesoriere può essere è nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra i non soci, e dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.
Il Tesoriere sovrintende alla gestione finanziaria dell’Associazione, in conformità al bilancio preventivo e riferisce al Consiglio Direttivo per la relazione del consuntivo
Capo IX – Il Direttore dell’Associazione
Art. 23 – Attribuzioni e competenze
Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo e provvede alla gestione dell’Associazione sulla base delle direttive del Presidente in conformità ai deliberati degli Organi statutari.
Il Direttore coadiuva il Presidente, del quale attua le direttive, proponendo le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.
Partecipa, senza diritto di voto e con possibilità di delega ad un funzionario, alle riunioni di tutti gli Organi sociali, ai quali propone quanto considera utile al fine di raggiungere gli obiettivi deliberati e assicurare il necessario coordinamento dell’attività dell’Associazione.
Coordina l’attività dei funzionari incaricati dell’assistenza alle associate.
Il Direttore può essere delegato alla firma dal Presidente per quanto riguarda gli atti e i documenti che promanano dagli uffici dell’Associazione oltre a quelli di ordinaria amministrazione di competenza dello stesso.
TITOLO IV – Eleggibilità alle cariche Sociali
Art. 24 - Cariche sociali
Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci.
L’accesso alle cariche direttive di Presidenza e del Comitato Esecutivo dell’Associazione, è condizionato alla regolarità contributiva dell’impresa rappresentata.
TITOLO V – Esercizio finanziario
Art. 25 – Esercizio finanziario
L’esercizio sociale ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.
La gestione si svolge in base al bilancio annuale preventivo approvato dall’Assemblea generale.
Al termine d’ogni esercizio, e comunque entro il 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura dello stesso, l’Assemblea approva il bilancio di esercizio.
L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato ad uno specifico fondo di riserva ovvero a fondo di dotazione. L’eventuale disavanzo di gestione dovrà essere ripianato, fino a concorrenza, dal citato fondo di riserva ovvero, se questo risulti incapiente, dal fondo di dotazione.
L’associato che per qualunque motivo cessi di far parte dell’Associazione, perde ogni diritto al Patrimonio sociale.
TITOLO VI – Norme generali
Art. 26 – Videoconferenza
Le riunioni degli Organi statutari possono svolgersi anche attraverso audio o videoconferenza a condizione che vengano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che sia consentito:
- al Presidente della riunione di accertare l’identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere
Le riunioni in audio o videoconferenza si intendono svolte nel luogo in cui si trova il Presidente
TITOLO VII – Modifiche statutario/regolamentari e scioglimento
Art. 27 – Modifiche statutarie/regolamentari
Le modifiche al presente Statuto/ Regolamento sono deliberate dall’Assemblea straordinaria, validamente costituita con la presenza di almeno i due quinti dei voti spettanti alla totalità degli associati e con il parere favorevole di due terzi dei voti presenti.
Art. 28 - Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione può essere richiesto da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti. In tal caso deve essere convocata un’apposita Assemblea per le conseguenti deliberazioni.
Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata ovvero con analoga modalità, delibera validamente con il voto favorevole che rappresenti almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.
Art. 29 – Disposizioni transitorie e finali
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto/Regolamento, si applicano analogicamente le disposizioni dello Statuto di FISE e le sue norme regolamentari nonché le disposizioni del Codice Civile in materia.
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